Il libretto di risparmio postale al portatore o nominativo è pignorabile?

I libretti postali sono pignorabili? Esistono differenze fra quelli nominativi od al portatore. Nella seguente guida scopri la risposta a questa ed altre domande.

I risparmi rappresentano una buona capacità di accantonare delle ricchezze che eccedono il fabbisogno personale e del proprio nucleo familiare. Ed è proprio perché viene considerato un surplus non deve sorprendere il fatto che in caso di contenziosi con creditori (specialmente se si tratta di società che svolge mansioni di esazione per lo Stato) sono i primi a poter essere aggrediti. I libretti di risparmio postali, sotto questo punto di vista, non fanno alcuna eccezione.

I libretti postali: uno strumento di “parcheggio” delle somme

I libretti di risparmio postale di fatto sono solo strumenti atti a conservare delle somme di denaro, senza costi e con l’applicazione di tassi di interesse modesti, e sono “rimborsabili a vista”. In caso di una ingiunzione per ottenere il pagamento delle somme coattive, al pari dei conti deposito, sono tra i primi che vengono aggrediti, anche perché di facile individuazione tramite una semplice ricerca nel database delle poste stesso.

Nel caso in cui il libretto postale fosse cointestato potrebbero essere pignorate le somme pari al 50% presenti su di esso, ovvero quelle che sono imputabili all’intestatario verso il quale viene effettuato il pignoramento stesso.

Però bisogna fare attenzione anche al rapporto tra gli intestatari, perché a seconda del legame che li lega si potrebbe procedere anche al pignoramento del 100% delle somme depositate. In ogni caso per avviare il pignoramento, i creditori, devono richiedere una regolare ingiunzione al tribunale, il che consente di avere eventualmente i tempi tecnici per trovare delle soluzioni di conciliazione oppure delle alternative per il pagamento dei debiti.

Libretti postai nominativi o al portatore: differenze sulla pignorabilità?

Le differenze sui libretti postali al portatore o nominativi riguardano le somme massime depositabili (dato che per quelli a portatore sono pari a 1000 euro), e il tasso di interesse applicato.

Ci sono differenze anche per quanto riguarda i soggetti legittimati a ritirare a “vista le somme” dato che per quelli al portatore basta esibire il libretto per poter prelevare le somme, ma la mancanza del “nominativo” non rende impignorabili questi libretti, in quanto anche se sul libretto non è riportato il nominativo, l’apertura deve avvenire tramite la registrazione di una anagrafica, che permette di risalire al possesso anche dei libretti di risparmio stessi.